Legge Regionale 22 ottobre 2021, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2021

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 21/2016)
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 21/2016 è aggiunta la seguente:
<<c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).>>.