Legge Regionale 30 luglio 2021 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

Art. 2

(Esercizio delle funzioni da parte degli EDR)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione.

1 bis. Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.

(1)

1 ter. I programmi di cui al comma 1 bis sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

(2)

1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete gestita dagli EDR, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 23/2007.

(3)

2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ai fini di assicurare la necessaria continuità dei servizi, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA per lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui al comma 1.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.