Legge Regionale 30 luglio 2021 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, la Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e della competenza territoriale attribuita agli stessi ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 21/2019.

Art. 2

(Esercizio delle funzioni da parte degli EDR)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione.

1 bis. Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.

(1)

1 ter. I programmi di cui al comma 1 bis sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

(2)

1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete gestita dagli EDR, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 23/2007.

(3)

2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ai fini di assicurare la necessaria continuità dei servizi, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA per lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui al comma 1.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 3

(Beni e rapporti giuridici attivi e passivi)

1. La società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con decorrenza dall'1 gennaio 2022, trasferisce in proprietà agli EDR i beni patrimoniali necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il trasferimento dei veicoli di proprietà della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA agli EDR è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (IRT), prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

3. Per consentire agli EDR l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con decorrenza dall'1 gennaio 2022, sono altresì revocate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA le concessioni d'uso stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/2017.

4. Gli EDR subentrano, a decorrere dall'1 gennaio 2022, nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31 dicembre 2021, in capo alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

5. Restano attribuiti alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi occorsi nel periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2022 cessa la messa a disposizione, presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, del personale regionale disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/2017. Il personale medesimo è assegnato agli EDR con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di personale, d'intesa con i Commissari straordinari degli Enti medesimi.

2. La Regione subentra, sino a naturale scadenza senza possibilità di ulteriori rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA alla data del 31 dicembre 2021, stipulati dalla società medesima con applicazione del Contratto collettivo di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per lo svolgimento delle attività attribuite agli EDR ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2021 la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, sulla base delle direttive formulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), concorda con le parti sindacali la disciplina contrattuale da applicare al personale della società medesima in luogo di quella già prevista dal comma 2 bis dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 23/2007)

1. Alla legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 60 è sostituita dalla seguente:

<<c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004;>>;

b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 dopo la parola <<classificazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e declassificazione amministrativa>>;

c) la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 60 è abrogata;

d) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 è sostituita dalla seguente:

<<e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992>>;

e) l'articolo 62 bis è sostituito dal seguente:

<<Art. 62 bis

(Procedura di classificazione delle strade)

1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.

2. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, previa deliberazione del Consiglio comunale.>>;

f) al comma 1 dell'articolo 62 ter la parola <<provinciali,>> è soppressa;

g) al comma 1 dell'articolo 63 le parole <<nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017>> sono soppresse;

h) al comma 5 dell'articolo 63 le parole <<nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017>> sono soppresse;

i) al comma 6 dell'articolo 63 le parole <<, nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017>> sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 8/2018)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<le Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli Enti di decentramento regionale (EDR)>>;

b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<delle Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalla seguente: <<sovracomunali>>;

c) al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<delle Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli EDR>>;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(La Rete sovracomunale - RSC)

1. La Rete sovracomunale (RSC) è parte integrante del sistema stradale di competenza degli EDR ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di Comuni diversi appartenenti al territorio di competenza degli EDR e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti degli EDR confinanti non compresi nella RECIR.

2. La rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'articolo 8 ed è realizzata dagli EDR ovvero dai Comuni anche in forma associata. Gli EDR provvedono alla gestione e manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale e possono stipulare convenzioni con i Comuni al fine di garantire la manutenzione dei tratti di proprietà comunale, anche facendosi carico di parte degli oneri derivanti.>>;

e) al comma 2 dell'articolo 6 le parole <<tramite le strutture dell'Unione territoriale intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite le strutture degli EDR>>;

f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)

1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.

2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.

3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.

4. Il Biciplan - SC contiene in particolare:

a) l'analisi della domanda potenziale;

b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

c) una parte infrastrutturale che individua:

1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;

2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;

3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;

4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;

5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

3) i tempi previsti per la realizzazione;

4) gli interventi di manutenzione da garantire.>>;

g) al comma 2 dell'articolo 9 le parole <<dall'articolo 8, comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai Biciplan sovracomunali>>;

h) la rubrica dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente: <<(Entrata in vigore del Biciplan - SC e Biciplan)>>;

i) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: <<le Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli EDR>>;

j) al comma 2 bis dell'articolo 14 le parole: <<le Unioni territoriali intercomunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli EDR>>.

Art. 7

(Trasferimenti per le funzioni trasferite)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, sono previste minori entrate per 3.000 euro per l'anno 2022 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.200.000 euro, suddivisa in ragione di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, come di seguito indicato:

a) 3.963.754 euro suddivisa in ragione di 1.981.877 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) 236.246 euro suddivisa in ragione di 118.123 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2018, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), è autorizzata:

a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 1.132.000 euro, suddivisa in ragione di 566.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, in riferimento alla funzione di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata:

a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 30.000.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 49.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2018, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera j), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante minori spese per pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera a), e comma 4, lettera a), si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n.10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b), si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

12. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 11, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 9

(Efficacia differita)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano dall'1 gennaio 2022.