Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilitā da parte degli Enti di decentramento regionale.
Art. 6
 (Modifiche alla legge regionale 8/2018)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilitā ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
l'articolo 8 č sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Il Piano della mobilitā ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle giā sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle giā sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalitā di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale giā disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilitā ciclistica sul territorio giā di competenza delle UTI.