Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilitā da parte degli Enti di decentramento regionale.
Art. 4
 (Disposizioni in materia di personale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2022 cessa la messa a disposizione, presso la societā Friuli Venezia Giulia Strade SpA, del personale regionale disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/2017. Il personale medesimo č assegnato agli EDR con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di personale, d'intesa con i Commissari straordinari degli Enti medesimi.
2. La Regione subentra, sino a naturale scadenza senza possibilitā di ulteriori rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la societā Friuli Venezia Giulia Strade SpA alla data del 31 dicembre 2021, stipulati dalla societā medesima con applicazione del Contratto collettivo di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per lo svolgimento delle attivitā attribuite agli EDR ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2021 la societā Friuli Venezia Giulia Strade SpA, sulla base delle direttive formulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societā a partecipazione pubblica), concorda con le parti sindacali la disciplina contrattuale da applicare al personale della societā medesima in luogo di quella giā prevista dal comma 2 bis dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitā).