Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.
Art. 3
 (Beni e rapporti giuridici attivi e passivi)
1. La società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con decorrenza dall'1 gennaio 2022, trasferisce in proprietà agli EDR i beni patrimoniali necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il trasferimento dei veicoli di proprietà della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA agli EDR è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (IRT), prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
4. Gli EDR subentrano, a decorrere dall'1 gennaio 2022, nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31 dicembre 2021, in capo alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.
5. Restano attribuiti alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi occorsi nel periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.