1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilitą secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, la Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attivitą a seguito dell'istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e della competenza territoriale attribuita agli stessi ai sensi dell'
articolo 30, comma 1, della legge regionale 21/2019.