Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2022 cessa la messa a disposizione, presso la societā Friuli Venezia Giulia Strade SpA, del personale regionale disposta ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/2017. Il personale medesimo č assegnato agli EDR con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di personale, d'intesa con i Commissari straordinari degli Enti medesimi.
2. La Regione subentra, sino a naturale scadenza senza possibilitā di ulteriori rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la societā Friuli Venezia Giulia Strade SpA alla data del 31 dicembre 2021, stipulati dalla societā medesima con applicazione del Contratto collettivo di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per lo svolgimento delle attivitā attribuite agli EDR ai sensi dell'articolo 2, comma 1.