Legge regionale 06 agosto 2021 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. All'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici, le rendicontazioni della spesa relativa ai progetti di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario.

4. Le rendicontazioni di cui al comma 3, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sono sottoscritte esclusivamente con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.

5. Sono valide ed efficaci anche le rendicontazioni delle spese sostenute con gli incentivi concessi nel 2020 ai progetti di cui al comma 3, trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 5 ter dell'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter,>> sono inserite le seguenti: <<27 bis, 28,>>.

7. Al comma 5 quater dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020 dopo le parole <<già concesse nel 2020>> sono aggiunte le seguenti: <<, e anche nel corso dell'anno 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2021>>.

8. Il Comune di Visco è autorizzato a destinare il contributo di 20.000 euro concesso con decreto 2810/CULT del 22/10/2019 ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), per la realizzazione di uno studio di fattibilità volto a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento del Comune medesimo.

9. Per le finalità di cui al comma 8, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Visco presenta alla struttura competente in materia di cultura apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa concernente gli obiettivi e la metodologia dello studio di fattibilità dell'intervento.

10. La struttura competente in materia di cultura provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 9, a confermare il contributo relativo al nuovo intervento e a fissare i nuovi termini di rendicontazione.

11. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per lo svolgimento di incarichi di stazione appaltante e committenza ausiliaria in favore dell'articolazione periferica del Ministero della cultura aventi a oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del sito Unesco di Aquileia. Con i suddetti accordi sono disciplinate le modalità di realizzazione degli interventi e il regime di rimborso dei costi dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale e dall'ufficio unico per Aquileia in convenzione con l'Amministrazione comunale.

12. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula, altresì, accordi con il Comune di Aquileia e la Fondazione Aquileia per le finalità di cui al comma 11 e per la realizzazione dei rispettivi interventi nell'ambito del sito Unesco di Aquileia.

13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui.

(6)

13 bis. La somma di cui al comma 13 è erogata al Comune di Aquileia previa presentazione di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalità di cui ai commi 11 e 12.

(7)

14. In relazione all'esigenza di attendere la definizione del contenzioso in atto relativo all'acquisizione da parte del Comune di Aviano di alcune porzioni del complesso immobiliare denominato Palazzo Menegozzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso e confermato con decreto 1807-CULT del 13 giugno 2013, per l'intervento di "Acquisizione in proprietà della Palazzina Ferro e del Parco giardino facenti parte del complesso immobiliare denominato Palazzo Menegozzi", a favore del Comune di Aviano.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Aviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo e si impegna, all'atto della definizione del contenzioso in corso, a comunicarne tempestivamente alla Regione gli esiti, ai fini dell'eventuale fissazione dei nuovi termini di rendicontazione.

16. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e bibliotecario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Daniele del Friuli un contributo straordinario di 1.710.000 euro per l'anno 2021, per l'acquisizione di immobili per il nuovo assetto della biblioteca Guarneriana moderna.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di contributo con l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione.

18. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 1.710.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

20. Al fine di garantire la continuità delle attività e la valorizzazione della tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione la Regione è autorizzata, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC), ad assumere le funzioni e a gestire le attività di competenza della Fondazione Scuola Merletti Gorizia, alla cessazione della stessa per decorrenza del termine di durata.

(8)

21. Fino alla cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche, ERPAC provvede alla gestione delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, sulla base di accordi con la Fondazione medesima, e, a tal fine, la Regione eroga il contributo di cui all' articolo 7, comma 39, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), integrato con la quota della ex Provincia di Gorizia in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a favore dell'ente medesimo.

(1)(2)(9)(12)

22.

( ABROGATO )

(10)

23. Al fine di garantire un collegamento con le istituzioni del territorio, per la gestione delle attività della Scuola Merletti è istituito presso l'ERPAC un Comitato di esperti nominati dai soci della Fondazione Merletti.

(3)(11)

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 185.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

25. Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, e in relazione agli interventi proposti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERPAC le risorse per la realizzazione di un polo museale nel compendio di Borgo Castello a Gorizia e per la riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia, al fine di poter fruire di uno stato di progettazione degli interventi utile a candidare l'attuazione dei medesimi anche a valere su altri fondi nazionali ed europei.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 3.278.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

27. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per spese di investimento all'ERPAC.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 1.390.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

29. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2021, sono prorogati al 31 dicembre 2021>>.

30. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole <<dei contributi di cui all'articolo 13>> sono inserite le seguenti: <<, del contributo di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 13/2019>>.

31. Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e archivistico regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, per l'acquisizione di beni culturali e per l'implementazione del fondo archivistico e documentale del Centro medesimo, per opere di restauro, manutenzione, miglioramento funzionale e messa in sicurezza degli immobili gestiti dal Centro, nonché per interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche.

(4)

32. In relazione alle finalità di cui al comma 31, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa degli interventi.

33. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

35. Al fine di salvaguardare i beni culturali di interesse religioso e incrementarne la fruibilità e l'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti religiosi civilmente riconosciuti o ai Comuni contributi per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.

36. Costituiscono oggetto degli interventi di cui al comma 35, in particolare, gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi.

37. Costituiscono interventi di cui al comma 35:

a) la manutenzione di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 42/2004;

b) il restauro di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 42/2004.

38. La Giunta regionale con uno o più bandi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare, le categorie dei beneficiari, gli interventi ammissibili, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 35.

39. Per le finalità di cui al comma 37, lettera a), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

40. Per le finalità di cui al comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

41. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

<<33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).>>;

b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

<<34. In attuazione del comma 32, con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 33.>>.

42. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 26/2020, in relazione a quanto disposto dai commi 33 e 34 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 41, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

43. In applicazione dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i vincoli di destinazione gravanti su impianti sportivi oggetto di contributi pluriennali concessi ad associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e altri soggetti privati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dei relativi regolamenti di attuazione approvati con i decreti del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 65, 28 dicembre 2007, n. 428 e 6 dicembre 2011, n. 288, nonché ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e dell'articolo 6, commi da 149 a 157, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere modificati, con deliberazione della Giunta regionale, purché venga mantenuta la destinazione a uso sportivo dell'impianto.

44. La deliberazione della Giunta regionale definisce in via preventiva i criteri per la modifica dei vincoli di destinazione di cui al comma 43.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un contributo straordinario per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

(5)

46. Il contributo di cui al comma 45 è concesso, previo espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:

a) impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;

b) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili;

c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi.

47. Per le finalità previste dal comma 45, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alle priorità di cui al comma 46, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

48. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 8/2003 in quanto compatibili.

49. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 45 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

51. In relazione alle finalità di cui all'articolo 13, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento "EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea" risorse per l'acquisizione di beni strumentali necessari all'organizzazione dell'evento.

52. Ai fini della concessione si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018.

53. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 128.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

54. In relazione alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 16, per l'acquisto di un sistema di cronometraggio elettronico e del relativo fotofinish e di un misuratore laser ottico per le gare di lancio, per garantire l'omologazione dei risultati delle gare sportive.

55. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

56. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

58. All'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole <<per l'esercizio 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli esercizi 2020 e 2021>>;

b) al comma 24 le parole <<per l'anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2020 e 2021>>;

c) al comma 24 le parole <<31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

d) al comma 25 le parole <<sull'esercizio 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<sugli esercizi 2020 e 2021>>.

59. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22/2020, come modificato dal comma 58, lettera d), è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

60. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.

Note:

Parole aggiunte al comma 21 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Parole soppresse al comma 21 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

Parole sostituite al comma 23 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Parole aggiunte al comma 31 da art. 6, comma 7, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 6, c. 8, L.R. 23/2021.

Parole aggiunte al comma 45 da art. 6, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 13 sostituito da art. 6, comma 28, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 13 bis aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 20 sostituito da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 13/2022

Parole sostituite al comma 21 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 13/2022

10  Comma 22 abrogato da art. 6, comma 18, lettera c), L. R. 13/2022

11  Comma 23 sostituito da art. 6, comma 18, lettera d), L. R. 13/2022

12  Parole sostituite al comma 21 da art. 20, comma 10, L. R. 10/2023