Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2022 a parziale finanziamento di un nucleo residenziale sperimentale per persone con Disturbo dello Spettro Autistico con disabilità gravissima.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione Bambini e Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione progettuale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.
3. Al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
5. Le risorse non utilizzate dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e all'articolo 9, comma 51, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), risultanti a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare per l'anno 2021 le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 6/2006 di un importo pari a 1.500.000 euro.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
8. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 5, previste in 1.500.000 euro per l'anno 2021, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere specifiche azioni mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e delle iniziative di contrasto all'emergenza da COVID-19, ivi compresa l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali e della struttura commissariale, della campagna vaccinale quale strumento di prevenzione alla diffusione del contagio.
10. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni, i criteri di finanziamento e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione degli esiti del monitoraggio dell'adesione della popolazione regionale alla campagna vaccinale e dell'andamento epidemiologico della pandemia da COVID-19.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
12. Al fine di abbattere i costi sostenuti dai richiedenti i test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi finalizzati all'abbattimento del costo dei test medesimi. Qualora compatibile con la disponibilità finanziaria l'abbattimento del costo potrà assicurare anche la gratuità dello stesso.
13. Le agevolazioni di cui al comma 12 sono previste, nel limite di spesa autorizzato dal comma 17, esclusivamente a favore di minori residenti in Friuli Venezia Giulia e di altri cittadini residenti che, per motivi sanitari certificati, non possono accedere alla vaccinazione.
14. La Direzione centrale competente in materia di salute procede, a seguito di specifico accordo o convenzione con i soggetti pubblici e/o privati autorizzati a effettuare i test, a definire la misura dell'abbattimento, anche a integrazione delle analoghe misure previste da disposizioni statali.
15. Qualora con successiva normativa statale venisse prevista, per le categorie di cui al comma 13, l'abbattimento del costo dei test fino alla loro gratuità, la Giunta regionale è autorizzata a individuare ulteriori categorie di beneficiari alle quali estendere quanto previsto dal comma 12.
16. Quanto previsto dal comma 15 può essere attuato dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la stima finanziaria effettuata dall'Amministrazione regionale e finalizzata ad assicurare l'abbattimento del costo, fino all'eventuale gratuità, per le categorie di cui al comma 13, consenta di individuare un'eccedenza rispetto alle risorse finanziarie individuate per l'intervento di cui ai commi 12 e 13.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
18.
A decorrere dall'1 ottobre 2021 il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

19. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani autorizzate, nonché ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla dgr 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa), operative alla data del 31 gennaio 2020, parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 19 e 20, nonché il valore per giornata di non occupazione in riferimento al contributo di cui al comma 19 e le spese ammissibili in riferimento al contributo di cui al comma 20.
22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
26. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è destinata la spesa complessiva di 3.854.750 euro, suddivisa in ragione di 488.500 euro per l'anno 2021, di 1.652.500 euro per l'anno 2022 e di 1.713.750 euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
27. Per le finalità di cui al comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017 è destinata la spesa complessiva di 198.277,80 euro, suddivisa in ragione di 42.136,77 euro per l'anno 2021, di 76.141,03 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un contributo fino a un massimo di 1 milione di euro per il finanziamento di un progetto di ricerca traslazionale e sviluppo preclinico di strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento dei tumori cerebrali.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, di 375.000 euro per l'anno 2022 e di 525.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
32. Per le finalità di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come aggiunta dal comma 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. La Regione, al fine di sostenere la formazione del personale in materia di contabilità economico patrimoniale e per favorire il passaggio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), destina a Federsanità ANCI un contributo per l'organizzazione di appositi corsi e laboratori oltre che per fornire il supporto tecnico contabile alle ASP.
34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 8.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.
35. All'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.>>;

36.
A decorrere dall'1 ottobre 2021, il comma 33 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è abrogato.

37. Il comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003, come sostituito dal comma 35, lettera d), entra in vigore dall'1 ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma.
38.
I commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono abrogati.

39.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<entro il 31 agosto 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe>>.

40. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Comma 13 bis aggiunto da art. 8, comma 24, L. R. 16/2021
2 Parole aggiunte al comma 20 da art. 8, comma 26, lettera a), L. R. 16/2021
3 Parole sostituite al comma 20 da art. 8, comma 26, lettera b), L. R. 16/2021
4 Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 25, lettera a), L. R. 13/2023
5 Parole aggiunte al comma 24 da art. 8, comma 25, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
6 Parole sostituite al comma 24 da art. 8, comma 25, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023