Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono a carico del proponente e sono determinati in relazione al valore complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare:
a) in misura non superiore allo 0,25 per mille, con un minimo di 200 euro, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) in misura non superiore allo 0,5 per mille, con un minimo di 500 euro, per la procedura di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definite le modalità di applicazione, di determinazione e di versamento degli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2, come definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS avviati dopo la data di pubblicazione della deliberazione stessa.
5. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora i proponenti siano la Regione o un ente strumentale della stessa o un ente pubblico o una società partecipata da uno o da più enti pubblici.
6. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, come modificato dal comma 7, della legge regionale 34/2015, si provvede, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Le domande di cui al comma 10 sono inserite, rispettivamente, nelle graduatorie delle domande di contributo approvate con la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 518, e con la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 520.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 rimodulando la ripartizione delle somme stanziate a favore dei Comuni.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Il concessionario della piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico presenta l'istanza di rinnovo di cui al comma 16 non prima di due anni dalla scadenza della concessione.
19. Il concessionario della piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico che abbia presentato l'stanza di rinnovo entro il termine di cui al comma 18 e sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, continua l'esercizio della derivazione oltre la scadenza della relativa concessione, secondo le prescrizioni della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
20. Qualora le istanze di rinnovo di cui al comma 18 prevedano varianti sostanziali alla concessione originaria di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 11/2015.
22. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 si applicano anche alle istanze di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), si applicano alle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della legge regionale 19/2012 presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
27. Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.
28. I Comuni, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
29. I contributi di cui al comma 27 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
33. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, nonché della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è presentata alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di cui al comma 32 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 32 sono stabilite le ulteriori condizioni del contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo e l’intensità dell’aiuto nel rispetto dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000. In caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario, il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente facente parte del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l’adeguamento delle sedi dell’Agenzia, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>), concernenti la costruzione in zona sismica.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
39. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 23, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di siti contaminati, finanziati nell'ambito degli accordi di programma previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 recante "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani".
41. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, 700.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 300.000 euro, a sostegno della realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e di collegamento in fibra ottica, al servizio dei parchi naturali situati in zona montana.
44. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 42, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
47. Al fine di consentire l'unicità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come attuato dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e in applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i commi dal 48 al 55 disciplinano il procedimento di definitiva liquidazione del Consorzio "Acquedotto della Valle del But" (di seguito Consorzio), sciolto con provvedimento dell'Assemblea n. 1 del 14 maggio 2012 e contestualmente posto in liquidazione.
48. Entro la data del 15 settembre 2021 l'Assemblea del Consorzio nomina un liquidatore per gli adempimenti di cui ai commi 54 e 55.
49. Nel caso di mancata nomina del liquidatore del Consorzio ai sensi del comma 48, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a dieci giorni, e sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario per l'adozione, in via sostitutiva, degli atti di liquidazione del Consorzio.
50. Il Consorzio conserva il potere di nomina del liquidatore fino a quando il commissario non sia stato nominato.
51. Al commissario nominato ai sensi del comma 49 spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune con il maggior numero di abitanti aderente al Consorzio. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del medesimo Comune del Consorzio.
52. Gli oneri conseguenti all'adozione del provvedimento sostitutivo, compresi quelli di cui al comma 51, sono a carico del Consorzio inadempiente.
54. Ai fini del conferimento di cui al comma 53, il liquidatore del Consorzio o il commissario nominato ai sensi del comma 49, richiede al Tribunale competente la designazione di un esperto per la predisposizione di una relazione giurata contenente la descrizione dei beni e della totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio, l'attestazione del loro valore e i criteri di valutazione seguiti.
55. Il liquidatore del Consorzio o il commissario presenta la relazione giurata di cui al comma 54, entro dieci giorni dal suo ricevimento, alla società affidataria in house, di cui al comma 53, per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti al conferimento.
57. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con riferimento all'articolo 5, comma 31, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 56, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
58. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 36 da art. 4, comma 12, L. R. 16/2021
2 Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 24, lettera a), L. R. 13/2023
3 Parole sostituite al comma 33 da art. 4, comma 24, lettera b), L. R. 13/2023
4 Parole aggiunte al comma 34 da art. 4, comma 24, lettera c), L. R. 13/2023
5 Parole aggiunte al comma 34 da art. 4, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.