Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Nell'ambito degli interventi per l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione prosegue il sostegno al progetto promozionale denominato <<Frecce Tricolori LIVE>>, nel periodo 2021-2023, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un nuovo programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27/2014 con i decreti n. 3352/PROTUR del 27 novembre 2019 e n. 3164/PROTUR del 23 novembre 2020 del titolare di posizione organizzativa del Servizio turismo. Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.
5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 3 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
6. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati che gestiscono spiagge e altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e per il connesso acquisto di attrezzature.
7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell’ articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per spese sostenute dall’1 aprile 2021, previa domanda di contributo presentata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive, corredata delle fatture quietanzate attestanti l’avvenuto pagamento delle spese e degli oneri relativi all’intervento, entro il 30 novembre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l’articolo 41 della legge regionale 7/2000.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Sutrio il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 18 novembre 2019, n. 3152/PROTUR del Direttore del Servizio turismo per la realizzazione di una struttura a servizio della mobilità equestre e ciclabile a completamento del bike park Zoncolan, per la riqualificazione funzionale della struttura ricettiva denominata Hotel Saustri di proprietà dello stesso Comune.
11. Per le finalità di cui al comma 10 il Comune di Sutrio presenta domanda di devoluzione del contributo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
12. Al fine di implementare e potenziare le azioni di promozione e di valorizzazione del prodotto turistico balneare e le finalità del progetto interregionale "Alto Adriatico" 2020-2021, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), oggetto di Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, è ammessa l'adesione al progetto medesimo di altre Regioni del litorale dell'area Alto Adriatico.
13. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute da PromoTurismoFVG per la realizzazione del progetto "Alto Adriatico" 2020-2021, sono ammissibili le spese sostenute dall'Ente stesso a decorrere dall'1 gennaio 2020, purché riconducibili agli interventi progettuali e, nello specifico, al Piano delle attività 2020-2021 e alle sue modifiche e integrazioni concordate, dalle Regioni partner, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e in ogni caso nei limiti delle somme concesse con decreto n. 2355/PRODTUR del Direttore del Servizio turismo di data 28 settembre 2020.
14. Non sono considerate unità abitative ai sensi della lettera h) delle avvertenze all'Allegato <<D>> della legge regionale 21/2016 le strutture mobili quali tende-veranda, preingressi, sistemi ombreggianti, coperture, pedane rialzate esterne, costituite da elementi prefabbricati smontabili e ricomponibili con sistemi di ancoraggio al suolo facilmente asportabili, prive di collegamento permanente con il terreno, con funzione di protezione dei mezzi stabili o mobili di pernottamento e di soggiorno diurno dell'ospite.
15. La superficie coperta complessiva costituita dalla piazzola e dalle strutture mobili di cui al comma 14 non può essere superiore a 35 metri quadrati e l'altezza, dal piano di campagna, non può essere superiore a 2,50 metri all'intersezione degli elementi portanti verticali e non superiore a 4, 30 metri all'intradosso del colmo.
16. Le installazioni eventualmente già realizzate possono essere mantenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15.
18. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2021, come modificato dal comma 17, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
20. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 14, della legge regionale 22/2020, come modificato dal comma 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21.
L'articolo 43 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è sostituito dal seguente:
<<Art. 43
 (Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016)
1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), fino al 31 marzo 2022.>>.

22. In relazione a quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale 6/2021, come sostituito dal comma 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2021 per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016 per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2019 riferita al medesimo articolo 59 della legge regionale 21/2016.
23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 10.900.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
25. Ai fini di cui al comma 24, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1 luglio 2022 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>).
26. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in relazione a quanto disposto dal comma 25, è destinata la spesa di 229.001,40 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo inerenti alle misure di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e all'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle singole graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.
28. Ai fini dell'approvazione dei riparti di cui al comma 27, le Camere di commercio comunicano alla Regione l'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle singole graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 4.302.631 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
32. Il Consorzio di sviluppo economico del Friuli presenta la domanda di devoluzione di cui al comma 30 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
34. Le entrate di cui al comma 31 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Le entrate di cui al comma 31 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
38. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 36 non supera comunque l'importo di 250.000 euro.
39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso con decreto n. 3387/PROTUR del 28 novembre 2019 del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e riguardante l'intervento denominato "Lavori di costruzione di un tratto di sede stradale e di un'area verde sulla particella catastale 501/3, foglio di mappa 5 del Comune censuario di Sant'Andrea ai fini del completamento del PTI della z.i. di Gorizia - 1° lotto intervento", per sostenere l'intervento ad oggetto "Installazione di un sistema "Electric Level Crossing Safety" finalizzato all'incremento della sicurezza della viabilità".
42. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 41 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui a decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
43. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 42.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto n. 3080/PROTUR del 18 novembre 2020 del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio", per sostenere l'intervento ad oggetto "Manutenzione straordinaria filtri a carboni attivi potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago".
46. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 45.
48. Per le finalità di cui al comma 47 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso.
50. Su richiesta delle imprese beneficiarie, da presentare entro il 31 dicembre 2021, i contributi in conto interessi concessi in base all'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), possono essere erogati in un'unica soluzione in via anticipata. Nel caso di contributi non ancora maturati al momento della presentazione della richiesta, il loro importo è determinato quale valore attuale calcolato in applicazione del tasso di attualizzazione stabilito in conformità alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) vigente alla data di presentazione della richiesta. Con l'erogazione in un'unica soluzione dei contributi, il rapporto agevolativo è estinto con efficacia retroattiva a partire dalla data di presentazione della richiesta, fermo restando che le violazioni dei vincoli di destinazione e degli obblighi inerenti al rapporto agevolativo poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data della presentazione della richiesta comportano l'applicazione della pertinente normativa applicabile in materia di revoca del contributo.
51. Ai contributi straordinari previsti a favore del comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" dall'articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dall'articolo 1, comma 119, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e destinati a sostenere le attività propedeutiche - inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, anche mediante attività di investimento - alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo) integrata con correlati servizi di pagamento, non si applica la disciplina del divieto generale di contribuzione disposto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
53. Per le finalità di cui all'articolo 86, comma 3, della legge regionale 3/2021, come sostituito dalla lettera a) del comma 52, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
54. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzato un trasferimento integrativo di risorse previa presentazione al Servizio competente in materia di turismo di apposita domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di tutta la documentazione necessaria atta a ridefinire la progettualità complessiva. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 475.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT), un finanziamento per la progettazione, l'acquisizione di aree e la realizzazione di un intervento di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggetto a sfruttamento commerciale, finalizzato all'ampliamento della zona industriale di Amaro, al fine di creare le condizioni favorevoli per l'insediamento di attività industriali e artigianali nelle aree montane e incrementare il livello occupazionale.
60. L'assegnazione di cui al comma 57 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
61. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di sviluppo economico locale, per l'annualità 2021, ulteriori risorse per l'esecuzione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari.
63. Ai fini dell'assegnazione del finanziamento di cui al comma 62, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), nonché i criteri di riparto di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)).
64. Il riparto delle risorse di cui al comma 62 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dei medesimi parametri utilizzati per il riparto già operato per l'annualità 2021.
66. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
67.
Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente:

69. In sede di prima applicazione la disciplina dell'articolo 6, comma 1 ter, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 68, trova immediata attuazione nel bando che sarà emanato nel 2021.
70. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dal comma 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n 14 - (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
72. Nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e in particolare delle attività produttive nella zona dell'Aussa Corno e al fine di accelerarne il rilancio e la crescita industriale, la realizzazione degli interventi relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro, già di competenza della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), e definiti con progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in attuazione della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2478 del 7 dicembre 2015, è affidata ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in delegazione amministrativa intersoggettiva, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dalla Direzione competente in materia di attività produttive, quale struttura deputata a svolgere le funzioni di promozione e valorizzazione del territorio regionale e della sua economia a cui l'intervento è finalizzato.
73. Per le finalità di cui al comma 72, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, adotta ogni utile provvedimento volto a coordinare la convenzione già sottoscritta con la delegazione amministrativa intersoggettiva affidata al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
74. Per le finalità di cui al comma 72 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al c. 8 del presente articolo le parole "l'articolo 41 della legge 7/2000", devono leggersi correttamente "l'articolo 41 della legge regionale 7/2000".
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 32, L. R. 16/2021
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
5 Integrata la disciplina del comma 25 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
6 Comma 3 abrogato da art. 46, comma 1, lettera u), L. R. 11/2022
7 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.