Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, salvo che non siano più favorevoli, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 settembre 2021, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021.
2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.>>.

2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei nonché la performance di risultato del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l'attivazione di ulteriori progetti nell'ambito del Programma, entro il termine di chiusura dello stesso, con un'assegnazione di risorse regionali.
3. La rendicontazione dei progetti di cui al comma 2 è effettuata con le modalità previste dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 2.156.522,26 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 20.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ristoro ai soci prestatori di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Soc. Cooperativa" e ai soci prestatori di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo" residenti in Friuli Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di contenere il pregiudizio economico subito dagli stessi a causa del dissesto finanziario che ha interessato le medesime cooperative.
7. L'attività di gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione ed erogazione dei ristori ai soci prestatori di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Soc. Cooperativa" è delegata alla Camera di Commercio Venezia Giulia e quella di gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione ed erogazione dei ristori ai soci prestatori di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo" è delegata alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine.
8. I rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione nella quale sono stabilite in particolare le direttive e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata di cui al comma 7 e le modalità di trasferimento alle Camere di Commercio delle risorse di cui ai commi 18 e 19.
9. Può beneficiare del ristoro di cui al comma 6 la persona fisica che, alla data di presentazione della domanda, sia titolare del diritto di credito ammesso alla procedura concorsuale derivante dal mancato rimborso integrale del capitale prestato a una o a entrambe le società cooperative di cui al comma 6 dal socio prestatore.
11. Non si procede al ristoro di cui al comma 10 nel caso in cui, in applicazione delle percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma stesso, l'ammontare del ristoro risulti inferiore a 100 euro.
12. La domanda per la concessione del ristoro di cui al comma 6 è presentata alla Camera di Commercio competente entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato sul sito internet della Regione e delle Camere di Commercio.
13. La domanda per la concessione del ristoro di cui al comma 6 è redatta sulla base di un apposito modello, approvato con decreto del Ragioniere generale della Regione.
14. Ciascuna Camera di Commercio adotta l'atto di riparto dei ristori sulla base dei criteri di cui al comma 10, tenuto conto di quanto previsto dal comma 11.
15. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse necessarie a soddisfare integralmente le domande ammissibili al ristoro sia superiore alle risorse stanziate dal comma 18, l'ammontare dei ristori è ridotto in misura proporzionale fino a concorrenza dell'ammontare delle dotazioni previste per ogni singola Camera di Commercio.
16. La Camera di Commercio dispone la concessione e la contestuale liquidazione del ristoro concesso.
17. Per la gestione dell'attività delegata di cui al comma 7 alle Camere di Commercio è riconosciuto un rimborso spese nella misura stabilita dalla convenzione di cui al comma 8.
18. Per le finalità di cui al comma 6, è destinata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 20.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 20.
20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella L.