Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai Comuni che applicano, nell'anno di riferimento del versamento, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al reddito imponibile IRPEF di ciascun Comune pubblicato sul sito del Ministero delle finanze, riferito al penultimo anno precedente quello di versamento.
3. Alla finalità prevista dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 28 e 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non si applicano al Consorzio boschi carnici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
8. All'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
9. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 bis dell'articolo 27 bis:
2)
alla lettera c) le parole <<21, comma 5, e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<25, commi 3 bis e 3 ter>>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell'anno 2021, le risorse statali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, erogate alla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2020 per assicurare le funzioni fondamentali delle Unioni territoriali intercomunali.
14. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 2.148.946,68 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
15. Al fine di avvalersi di alte professionalità nel percorso di riforma dei tributi locali, anche di natura immobiliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dalla stipula di accordi con soggetti privati e ad attuare convenzioni di collaborazione con istituzioni pubbliche, ordini professionali e associazioni di categoria.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. La disciplina di cui all'articolo 27, comma 5, primo periodo, della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 24, si applica anche ai comandi presso gli enti locali della Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 66, della legge regionale 26/2020, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria stabilita dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse per l'anno 2021 è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio 2021.
28. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31.
All'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), dopo le parole <<senza assegni>> sono inserite le seguenti: <<salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale>>.

33. Le disposizioni di cui al comma 32 hanno efficacia a partire dalla XIII legislatura.
35. Per l'anno 2023 si provvede in via amministrativa al riparto, con lo stesso criterio e tra i medesimi gruppi consiliari, dell'importo annuo di cui alla Tabella N ridotto in proporzione alla durata residua della XII legislatura.
36. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 32, e ai commi 34 e 35 è destinata la spesa complessiva di 321.374,74 euro, suddivisa in ragione di 47.463,15 euro per l'anno 2021, 113.911,59 euro per l'anno 2022 e 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, come di seguito indicato:
a) 230.652,28 euro, suddivisa in ragione di 34.064,54 euro per l'anno 2021, 81.754,93 euro per l'anno 2022 e 114.832,81 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;
b) 70.079,08 euro, suddivisa in ragione di 10.349,83 euro per l'anno 2021, 24.839,60 euro per l'anno 2022 e 34.889,65 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;
c) 1.037,93 euro, suddivisa in ragione di 153,29 euro per l'anno 2021, 367,89 euro per l'anno 2022 e 516,75 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;
d) 19.605,45 euro, suddivisa in ragione di 2.895,49 euro per l'anno 2021, 6.949,17 euro per l'anno 2022 e 9.760,79 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
37. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
41. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2017, 2018 e 2019, approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017, n. 711 del 21 marzo 2018 e n. 464 del 22 marzo 2019, sono prorogati al 31 marzo 2023.
44. A decorrere dall'1 luglio 2021, la partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane nella Fondazione Dolomiti UNESCO è attribuita alla Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio.
46. Le risorse di cui al comma 45 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
48. Per l'anno 2021 l'assegnazione di cui al comma 47 spetta in misura pari a cinque dodicesimi.
49. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 2.416.300 euro per il triennio 2021-2023, di cui 416.300 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 90.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
51. Le risorse di cui al comma 50 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
54. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020, le risorse di cui all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella O "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023", allegata alla presente legge, per 149.476.535,77 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022 e 58.643.202,40 euro per l'anno 2023.
55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 149.476.535,77 euro, suddivisa in ragione di 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022, 58.643.202,40 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella O con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
57. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 26/2020, è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
59. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'anno 2021 è destinata l'ulteriore assegnazione di 100.000 euro in favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 26/2007.
60. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 59, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
61. Per la finalità di cui al comma 59, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
64. Per la finalità di cui al comma 62, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, è destinata la spesa di 81.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
67. Per la finalità di cui al comma 65, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
69. Per le finalità di cui al comma 68, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
70. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
74. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
75. Per la finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
76.
Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2007 è aggiunta la seguente:
<<d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.>>.

77.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:
<<d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.>>.

79. Per le finalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come modificato dal comma 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
80.
L'articolo 24 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Enti della minoranza linguistica friulana)
1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie.
5. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera b), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di cui al comma 4, sono iscritte all'Albo da almeno tre anni.
6. La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente o d'ufficio, in seguito alla carenza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.
7. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione sono disciplinate con regolamento regionale.
8. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana).
9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza. L'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.
10. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
11. In sede di prima costituzione dell'Albo, gli enti di cui all'articolo 10, comma 137, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), in considerazione del ruolo svolto nella promozione e nella diffusione della lingua friulana, possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui al comma 3, lettera b).>>.

81. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 80, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
83.
Dopo l'articolo 30 della legge regionale 29/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 30 bis
 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana)
1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.>>.

84. Per le finalità di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 83, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
87. Per le finalità di cui al comma 85 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
88. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro per l'anno 2021 all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
90. Per la finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
92. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019, come modificato dal comma 91, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
93. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Comma 19 sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 16/2021
2 Parole soppresse al comma 58 da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 16/2021
3 Parole sostituite al comma 58 da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 16/2021
4 Parole aggiunte al comma 66 da art. 2, comma 13, L. R. 21/2021
5 Comma 19 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 20 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 21 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 22 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 23 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.