Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Le rendicontazioni di cui al comma 3, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sono sottoscritte esclusivamente con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
5. Sono valide ed efficaci anche le rendicontazioni delle spese sostenute con gli incentivi concessi nel 2020 ai progetti di cui al comma 3, trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
8. Il Comune di Visco è autorizzato a destinare il contributo di 20.000 euro concesso con decreto 2810/CULT del 22/10/2019 ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), per la realizzazione di uno studio di fattibilità volto a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento del Comune medesimo.
9. Per le finalità di cui al comma 8, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Visco presenta alla struttura competente in materia di cultura apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa concernente gli obiettivi e la metodologia dello studio di fattibilità dell'intervento.
10. La struttura competente in materia di cultura provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 9, a confermare il contributo relativo al nuovo intervento e a fissare i nuovi termini di rendicontazione.
11. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per lo svolgimento di incarichi di stazione appaltante e committenza ausiliaria in favore dell'articolazione periferica del Ministero della cultura aventi a oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del sito Unesco di Aquileia. Con i suddetti accordi sono disciplinate le modalità di realizzazione degli interventi e il regime di rimborso dei costi dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale e dall'ufficio unico per Aquileia in convenzione con l'Amministrazione comunale.
12. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula, altresì, accordi con il Comune di Aquileia e la Fondazione Aquileia per le finalità di cui al comma 11 e per la realizzazione dei rispettivi interventi nell'ambito del sito Unesco di Aquileia.
14. In relazione all'esigenza di attendere la definizione del contenzioso in atto relativo all'acquisizione da parte del Comune di Aviano di alcune porzioni del complesso immobiliare denominato Palazzo Menegozzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso e confermato con decreto 1807-CULT del 13 giugno 2013, per l'intervento di "Acquisizione in proprietà della Palazzina Ferro e del Parco giardino facenti parte del complesso immobiliare denominato Palazzo Menegozzi", a favore del Comune di Aviano.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Aviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo e si impegna, all'atto della definizione del contenzioso in corso, a comunicarne tempestivamente alla Regione gli esiti, ai fini dell'eventuale fissazione dei nuovi termini di rendicontazione.
16. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e bibliotecario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Daniele del Friuli un contributo straordinario di 1.710.000 euro per l'anno 2021, per l'acquisizione di immobili per il nuovo assetto della biblioteca Guarneriana moderna.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di contributo con l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione.
18. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 1.710.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
21. Fino alla cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche, ERPAC provvede alla gestione delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, sulla base di accordi con la Fondazione medesima, e, a tal fine, la Regione eroga il contributo di cui all' articolo 7, comma 39, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), integrato con la quota della ex Provincia di Gorizia in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a favore dell'ente medesimo.
24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 185.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
25. Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, e in relazione agli interventi proposti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERPAC le risorse per la realizzazione di un polo museale nel compendio di Borgo Castello a Gorizia e per la riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia, al fine di poter fruire di uno stato di progettazione degli interventi utile a candidare l'attuazione dei medesimi anche a valere su altri fondi nazionali ed europei.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 3.278.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
27. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per spese di investimento all'ERPAC.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 1.390.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
32. In relazione alle finalità di cui al comma 31, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa degli interventi.
33. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
36. Costituiscono oggetto degli interventi di cui al comma 35, in particolare, gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi.
38. La Giunta regionale con uno o più bandi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare, le categorie dei beneficiari, gli interventi ammissibili, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 35.
39. Per le finalità di cui al comma 37, lettera a), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
40. Per le finalità di cui al comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
41. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 33 è sostituito dal seguente:
<<33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).>>;

42. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 26/2020, in relazione a quanto disposto dai commi 33 e 34 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 41, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. In applicazione dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i vincoli di destinazione gravanti su impianti sportivi oggetto di contributi pluriennali concessi ad associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e altri soggetti privati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dei relativi regolamenti di attuazione approvati con i decreti del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 65, 28 dicembre 2007, n. 428 e 6 dicembre 2011, n. 288, nonché ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e dell'articolo 6, commi da 149 a 157, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere modificati, con deliberazione della Giunta regionale, purché venga mantenuta la destinazione a uso sportivo dell'impianto.
44. La deliberazione della Giunta regionale definisce in via preventiva i criteri per la modifica dei vincoli di destinazione di cui al comma 43.
47. Per le finalità previste dal comma 45, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alle priorità di cui al comma 46, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.
49. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 45 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
51. In relazione alle finalità di cui all'articolo 13, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento "EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea" risorse per l'acquisizione di beni strumentali necessari all'organizzazione dell'evento.
53. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 128.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
54. In relazione alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 16, per l'acquisto di un sistema di cronometraggio elettronico e del relativo fotofinish e di un misuratore laser ottico per le gare di lancio, per garantire l'omologazione dei risultati delle gare sportive.
55. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.
56. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
59. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22/2020, come modificato dal comma 58, lettera d), è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.
60. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 21 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
2 Parole soppresse al comma 21 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3 Parole sostituite al comma 23 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4 Parole aggiunte al comma 31 da art. 6, comma 7, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 6, c. 8, L.R. 23/2021.
5 Parole aggiunte al comma 45 da art. 6, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 13 sostituito da art. 6, comma 28, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 13 bis aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 20 sostituito da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 13/2022
9 Parole sostituite al comma 21 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 13/2022
10 Comma 22 abrogato da art. 6, comma 18, lettera c), L. R. 13/2022
11 Comma 23 sostituito da art. 6, comma 18, lettera d), L. R. 13/2022
12 Parole sostituite al comma 21 da art. 20, comma 10, L. R. 10/2023