Legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalitā turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, con facoltā di non richiedere alcun canone.>>.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2009, come sostituita dal comma 2, lettera b), sono previste minori entrate per complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 15.000 per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.