﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 agosto 2021

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>fornire accoglienza e ospitalità in strutture, anche mediante forme di ospitalità autonome basate sulla solidarietà tra le donne, rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica, per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato stipulato in accordo con la donna, teso all'inclusione sociale e all'autonomia, che comprenda il necessario supporto alle donne e ai loro figli e figlie;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>fornire accoglienza e ospitalità in alloggi temporanei, individuali e collettivi, nei quali possono essere ospitate donne sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli e figlie minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto e auto mutuo aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, anche attraverso forme di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi i tirocini extracurriculari e le altre misure di politica attiva per l'impiego, nonché a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale e sostenere iniziative imprenditoriali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati attraverso le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.</p></p></body></html>