Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 22
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.