Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Art. 18 bis

(Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne)

(1)

1. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne garantiscono gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i servizi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), g).

2. Le strutture antiviolenza possono dotarsi anche di sportelli on-line.

Note:

Articolo aggiunto da art. 51, comma 2, L. R. 10/2023