Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Art. 17

(Case di semiautonomia)

1. Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che:

a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;

b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

c) non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

2. Il trasferimento nelle Case di semiautonomia avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le Case di semiautonomia afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

3. Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

a) protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;

b) spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;

c) servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza;

d) condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;

e) affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;

f) messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.

4. Le Case di semiautonomia devono rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.