Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Art. 16

(Case rifugio)

1. Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

2. Le Case rifugio devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.

3. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.