Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Art. 12

(Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 la Regione, in conformità con i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, promuove il costante coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e sociali impegnati a contrastare il fenomeno della violenza di genere presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno.

2. In coerenza con la programmazione locale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari primari la lotta alla violenza contro le donne e la sua prevenzione, concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

3. I Servizi sociali dei Comuni, in sinergia con gli enti del Terzo settore, assicurano la presa in carico delle vittime di violenza attraverso un percorso condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche della persona, finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di violenza, mediante il recupero e il rafforzamento delle proprie risorse, l'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale.

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale assicurano, per quanto di competenza e in collaborazione con tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere, l'attuazione di percorsi assistenziali integrati specificamente dedicati alle donne vittime di violenza in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione territoriale di cui alla medesima legge regionale 22/2019 e alla legge regionale 6/2006, nonché della normativa nazionale in materia di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza.

5. Il sistema sanitario regionale è strettamente interconnesso con gli altri nodi della rete di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Si attiva, in sinergia con gli altri servizi e con gli enti del Terzo settore, alla presa in carico delle vittime attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale e attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza.