Legge regionale 08 agosto 2021, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 4
 (Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, adeguandosi ai principi di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene:
a) interventi volti alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni femminili, nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;
a bis) interventi di supporto alle donne vittime di violenza anche mediante l'attivazione di centri di ascolto territoriali o sportelli on-line gestiti da enti locali in forma singola o associata e da enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, anche in collaborazione fra essi;
b) iniziative e attività realizzate da enti locali finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e contro ogni forma di discriminazione;
c) progetti e interventi, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici, rivolti a dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni, nonché all'acquisizione di capacità relazionali nel contesto sociale e familiare attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività, alla pari dignità e alla gestione delle relazioni;
d) nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, anche in collaborazione con l'ordine dei giornalisti, campagne, anche multilingue, di informazione sull'uso consapevole del linguaggio e di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori in materia di pari dignità, rispetto dell'altro e sviluppo di modelli relazionali positivi tra uomo e donna e contro ogni forma di discriminazione;
e) interventi di prevenzione e sensibilizzazione diretti al cambiamento comportamentale e culturale degli autori di violenza di cui all'articolo 9;
f) realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio e l'individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto di ogni forma di violenza.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 9, L. R. 13/2022