Art. 25
(Abrogazioni e norme transitorie)
2. Per garantire la continuità degli interventi in materia di contrasto alla violenza contro le donne, la
legge regionale 17/2000 e il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà" di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17), continuano a trovare applicazione fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23.
3. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale delle strutture antiviolenza, per l'individuazione dei rappresentanti dei Centri antiviolenza in seno all'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere si fa riferimento ai Centri antiviolenza in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e i rappresentanti dei Centri per autori di violenza sono individuati fra gli enti del Terzo settore con sede operativa in regione che nello statuto prevedono quale scopo primario il recupero e il trattamento degli autori di violenza contro le donne, aderenti all'Associazione RELIVE - Relazioni libere dalle violenze.