Art. 23
(Regolamento di attuazione)
1.
Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14;
b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 19, nonché le regole di aggiornamento e tenuta dell'elenco stesso;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo di cui all'articolo 21.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.