Art. 21
(Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni)
1. E' istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Il Fondo č alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni.
3. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo da destinare alle finalitā di cui al comma 1.