Art. 20
(Rapporti con le strutture pubbliche)
1. Le strutture antiviolenza mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, l'inclusione lavorativa, quali i Servizi sociali dei Comuni, i servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, le forze dell'ordine, i tribunali, i servizi pubblici di assistenza alloggiativa, il sistema dei servizi pubblici regionali per l'impiego e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietą e la coerenza del percorso assistenziale e la continuitą degli interventi.