Legge regionale 08 agosto 2021, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 18
 (Centri per autori di violenza)
2. Il Centro assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato e adeguatamente formato.
3. Il Centro può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 18, lettera c), L. R. 16/2021