Legge regionale 08 agosto 2021, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 17
 (Case di semiautonomia)
2. Il trasferimento nelle Case di semiautonomia avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le Case di semiautonomia afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.
4. Le Case di semiautonomia devono rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.