Legge regionale 08 agosto 2021, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 15
 (Centri antiviolenza)
2. I Centri antiviolenza devono avere caratteristiche tali da garantire funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte e i loro figli e figlie minori, sia per chi vi opera e devono essere facilmente accessibili e adeguatamente pubblicizzati.
4. Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.
5. Il Centro antiviolenza garantisce attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.