Legge regionale 08 agosto 2021, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 14
 (Strutture antiviolenza)
1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attivitā di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subėto violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori, nonché interventi e servizi per il recupero degli uomini che hanno agėto violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro.
3. I Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case di semiautonomia sono strutture dedicate a tutte le donne e ai loro figli e figlie minori, senza distinzione o discriminazione alcuna. Prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarietā e sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e il personale femminile professionalmente competente, promuovono l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.
4. I Centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti gli uomini senza distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento e sostegno degli uomini al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e la cessazione degli agėti violenti in tutte le loro forme.
6. I Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalitā di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5.
7. Nel caso l'inserimento in strutture antiviolenza comporti la necessitā di intervento da parte del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente in ragione della residenza della donna, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 10/2023