Legge regionale 08 agosto 2021, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Art. 11
 (Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, di seguito "Organismo", con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.
4. I componenti dell'Organismo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 3, sono individuati garantendo un'equilibrata rappresentanza territoriale.
6. L'Organismo è rinnovato con cadenza triennale applicando il principio della rotazione.
7. L'Organismo è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 18, lettera b), L. R. 16/2021