Art.10
(Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza)
1.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall'
articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 104/2020
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126
, promuove e sostiene progetti e iniziative di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza, avvalendosi del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti del Terzo settore impegnati in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.
3. Nelle attività previste dalle misure e dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 viene garantito l'anonimato delle vittime, il pieno rispetto della loro dignità e della libertà di realizzazione di ogni persona.