Art. 19
(Elenco regionale delle strutture antiviolenza)
1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali č istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.
2. L'iscrizione nell'elenco č condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza.
3. L'elenco č pubblicato sul sito internet della Regione, con modalitā idonee a garantire l'impossibilitā di localizzazione delle Case rifugio.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 51, comma 3, L. R. 10/2023