Legge regionale 09 luglio 2021 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di una piena tutela del bene primario della vita, oltre che della salute fisica, promuove la diffusione sul territorio regionale di percorsi formativi e di campagne di sensibilizzazione volti alla conoscenza delle strategie di prevenzione degli episodi di inalazione di cibo o corpi estranei e delle tecniche salvavita per la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, della rianimazione cardiopolmonare mediante l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e degli elementi di primo soccorso, in favore di soggetti minori in età pediatrica.

2. La presente legge è rivolta sia a coloro che, a diverso titolo, hanno in custodia i soggetti di cui al comma 1, sia a coloro che operano in ambienti frequentati dagli stessi, come individuati dall'articolo 2, comma 1.

3. I percorsi formativi di cui alla presente legge sono svolti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario.