Legge regionale 09 luglio 2021, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.
Art. 2
 (Azioni e interventi)
3. Le azioni e gli interventi così come definiti al comma 2 sono realizzati con cadenza annuale.
Art. 6
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste alla lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978, come introdotta dall'articolo 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.