Legge regionale 03 giugno 2021, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.
Art. 6
 (Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale)
2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.
3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.