Art. 6
(Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale)
1.
Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, l'Amministrazione regionale concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
c) partecipazione a career day presso fiere o università;
d) organizzazione di open day aziendali.
2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
TFUE agli aiuti "de minimis", non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.
3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 132, comma 1, L. R. 3/2024