Legge regionale 03 giugno 2021, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalitą altamente specializzate - Talenti FVG.
Art. 5
 (Promozione della competitivitą e dell'attrattivitą del territorio regionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove la competitivitą e l'attrattivitą del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalitą altamente specializzate, sia mediante le iniziative e gli eventi di cui all'articolo 35 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro), sia mediante la partecipazione a iniziative e interventi analoghi, quali fiere del lavoro, career day e recruiting day, al di fuori del territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, le parti sociali, le Universitą regionali, il sistema della formazione, dell'istruzione e i parchi scientifici e tecnologici del Friuli Venezia Giulia.
2. Le finalitą di cui al comma 1 sono perseguite anche per il tramite dei Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005, che favoriscono nell'esercizio della propria attivitą l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro per le giovani professionalitą altamente specializzate, anche ricorrendo alle misure per favorire la mobilitą professionale in Europa, offerte nell'ambito della rete EURES (EURopean Employment Services).
3. L'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa collabora con PromoTurismoFVG per la promozione del Friuli Venezia Giulia come luogo di vita e di lavoro, anche in eventi di carattere promozionale turistico e con la realizzazione di materiali divulgativi specifici.