Legge regionale 03 giugno 2021, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.
Art. 3
4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo famigliare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo famigliare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, L. R. 8/2022
2 Articolo interpretato da art. 7, comma 9, L. R. 14/2023 . La condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.