Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per giovani professionalitą altamente specializzate soggetti di etą non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:
a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
2. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).