Legge regionale 28 maggio 2021 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola <<che>> è sostituita dalle seguenti: <<in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.>>;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.>>.