1.
Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 4, il comma 5 dell'articolo 5, gli articoli 7, 12, 13, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 23 e 25 della
legge regionale 7/2000;
b) gli articoli 5, 9 e 18 della
legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 25 della
legge regionale 7/2000;
d) il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali).