Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
Art. 4
 (Inserimento dell'articolo 22 bis 1 nella legge regionale 7/2000)
1.
Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis 1
 (Rappresentante unico regionale)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.>>.