Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia decide la restituzione dell'onore ai soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della prima Guerra mondiale, vennero fucilati con sentenze emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari.
2. La Regione promuove, altresì, ogni iniziativa volta al recupero della memoria di tali caduti, in particolare ogni più ampia iniziativa di ricerca storica volta alla ricostruzione delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale con specifico riferimento ai tragici episodi dei militari del Friuli Venezia Giulia condannati alla pena capitale o caduti per esecuzioni sommarie e "decimazione".