Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.
Art. 2
 (Istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio)
1. È istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore", da celebrare annualmente il giorno 1° del mese di luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di quattro alpini, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria dei caduti per l'esempio.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 6, comma 11, L. R. 13/2023
4 Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023 . In via di prima applicazione la domanda è presentata entro il 30 settembre 2023, come disposto dall'art. 6, c. 13, della medesima L.R. 13/2023.
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 4
 (Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio)
1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni avvenute nel corso della prima Guerra mondiale, è istituita presso il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, da assumersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la "Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio", di seguito denominata Consulta.
4. Alle sedute della Consulta è invitato il sindaco di Cercivento e possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, storici, esperti del settore nonché rappresentati delle associazioni combattentistiche. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
5. La Consulta nomina nel suo seno il Presidente, il quale convoca le sedute, di norma, ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
6. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti la Consulta e agli invitati spetta il solo rimborso delle spese di viaggio nella misura riconosciuta ai dipendenti regionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 45, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 45, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 5
 (Norma finanziaria)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 45, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.