Art. 2
(Istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio)
1. È istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore", da celebrare annualmente il giorno 1° del mese di luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di quattro alpini, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria dei caduti per l'esempio.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 e per le iniziative di ricerca storica di cui all’articolo 1, comma 2.
1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune di Cercivento al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata di una relazione dettagliata delle attività previste e del relativo preventivo di spesa. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
1 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata su richiesta del beneficiario.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 6, comma 11, L. R. 13/2023
4 Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023 . In via di prima applicazione la domanda è presentata entro il 30 settembre 2023, come disposto dall'art. 6, c. 13, della medesima L.R. 13/2023.
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023