Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Capo VII

Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità

Art. 98

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)

1. Al fine di mitigare gli impatti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

<<a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell'età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell'età del mezzo;>>.

Art. 99

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus)

1. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole <<in Comune diverso,>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nel caso di servizio offerto a favore di altri Comuni,>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 100

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020)

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:

<<24 bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 24 bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 101

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 102

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 103

(Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 5/2007)

1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 60 bis

(Direttive, vigilanza e controllo regionale)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.>>.

Art. 104

(Modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)

1. All'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

<<i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.>>;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.>>;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.>>;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

<<18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.>>.

Art. 105

(Modifiche all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)

1. All'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) le lettere a), c) e d) del comma 4 sono abrogate.

(1)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 11, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 106

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<superfici destinate a pertinenze>> la parola <<o>> è sostituita dalle seguenti: <<fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio>>;

b) dopo le parole <<porticati liberi, logge>> è inserita la seguente: <<, terrazze>> e le parole: <<, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29>> sono soppresse.

Art. 107

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<delle costruzioni esistenti;>> sono aggiunte le seguenti: <<tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;>>.

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;

5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela;>>;

c) al numero 2) della lettera a) del comma 2 dopo le parole <<tecnologici esistenti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici>>.

d) alla lettera b) del comma 2 le parole <<sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso>>;

Art. 108

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione>>.

Art. 109

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1 le parole <<prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<della superficie utile e della volumetria utile edificabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei parametri superficiali o volumetrici insistenti>>.

Art. 110

(Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 27 bis

(Efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità)

1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell'edificio o dell'unità immobiliare, lo stesso conserva efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non costituiscano variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 40. In tali casi è dovuta l'oblazione nella misura determinata ai sensi dell'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in conseguenza della difformità da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'articolo 1, comma 2, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità già emesse, comunque denominate, le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c).>>.

Art. 111

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;>>;

b) alla lettera b bis) le parole <<articolo 38, comma 4 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 4;>>;

c) alla lettera h) dopo le parole <<ammette l'uso residenziale;>> sono aggiunte le seguenti: <<rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'articolo 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale;>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.>>.

Art. 112

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) nella rubrica dopo la parola <<energetico>> sono inserite le seguenti: <<, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico>>.

Art. 113

(Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009)

1. L'articolo 38 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

Art. 114

(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per il patrimonio edilizio esistente alla data dell'1 ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.>>.

Art. 115

(Inserimento dell'articolo 40 ter nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 40 bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 40 ter

(Stato legittimo degli immobili)

1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.>>.

Art. 116

(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'all'articolo 45 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Art. 117

(Modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole: <<, stabilito in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2,>> sono soppresse.

Art. 118

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 3 dell'all'articolo 50 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<3 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Art. 119

(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

<<3 ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Art. 120

(Inserimento degli articoli 53 bis e 53 ter nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 53 bis

(Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato)

1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:

a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;

b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;

c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;

d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).

3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.

4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.

Art. 53 ter

(Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili)

1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:

a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;

b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;

c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;

d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;

e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.

3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.

4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.>>.

Art. 121

(Inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 56 bis

(Sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive)

1. In attuazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'articolo 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio può essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.>>.

Art. 122

(Rendicontazione di contributi)

1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per i quali la documentazione di rendicontazione non sia già stata prodotta alla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti è effettuata esclusivamente attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente, attestanti il rispetto della normativa, i requisiti di accesso e le condizioni stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei bandi o avvisi di riferimento.

2.

( ABROGATO )

(1)(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 12, L. R. 21/2021

Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022

Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 123

(Modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012)

1. All'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 il periodo: <<Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>> è soppresso;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>>.

Art. 124

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

b) al comma 2 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>;

c) al comma 3 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.

Art. 125

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole <<è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>;

b) al comma 43 le parole <<è prorogato al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.