Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Capo III

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

Art. 37

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020)

1. Al comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), dopo le parole <<(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)),>> sono inserite le seguenti: <<nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")),>>.

Art. 38

(Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), ai fini della concessione del finanziamento regionale a sostegno dell'attuazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2020 sono ammesse a finanziamento le iniziative avviate dalla data di presentazione del Programma stesso.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera n sexies) è sostituita dalla seguente:

<<n sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;>>.

b) alla lettera n septies) le parole: <<lettera b),>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera n sexies), della legge regionale 4/2005, come sostituita dal comma 1 e lettera n septies), della legge regionale 4/2005, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n.14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 40

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

Art. 41

(Modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/2002)

1. Alla legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 26 le parole <<dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76>> sono sostituite dalle seguenti: <<del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)>>;

b) al comma 5 dell'articolo 28 le parole <<dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76>> sono sostituite dalle seguenti: <<del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017>>.

Art. 42

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018)

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole <<altre amministrazioni pubbliche)>> sono inserite le seguenti: <<, dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018)>>.

Art. 43

(Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016)

(1)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), fino al 31 marzo 2022.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 13/2021

Art. 44

(Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), non si applica la riduzione del contributo prevista dall'articolo 30, comma 5 bis, del medesimo regolamento purché l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione.

2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.

Art. 45

(Proroga di termini)

1. Con riferimento al bando 2018, i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016 possono essere ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del medesimo regolamento.

Art. 46

(Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG)

1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità, è autorizzata a istituire presso PromoTurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismo FVG.

2. Per l'esercizio e la gestione delle attività degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.

3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.

4. II commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dispone di personale di PromoTurismoFVG, dipendente o reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di personale della Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni può disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG.

6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti già in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei procedimenti in corso per le finalità di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

7. II commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismoFVG quale autorità espropriante.

9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono ricompresi tra gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

10. I finanziamenti concessi per gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono erogati a PromoTurismoFVG secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di 111.000 euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 47

(Deroga agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.)

1. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016 sia soggetto a liquidazione giudiziale ovvero amministrativa, l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal liquidatore entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 71, L. R. 13/2021

Art. 48

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

<<8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).>>.

Art. 49

(Devoluzione di contributo al Comune di Paularo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 400.000 euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'Albergo Impero ai fini della realizzazione di un albergo per la gioventù concesso con decreto n. 4518/PROTUR del 28 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016 al Comune di Paularo per sostenere un intervento avente a oggetto "Ristrutturazione e ampliamento delle ex scuole di Ravinis e Salino".

2. La domanda per la devoluzione di cui al comma 1 è presentata dal Comune di Paularo alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 50

(Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21/2016)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis

(Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.>>.