Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 97

(Demanio regionale)

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), anche a seguito del trasferimento delle strade provinciali alla Regione per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in sede di revisione catastale la Regione può, con decreto del Direttore del Servizio demanio, previa deliberazione della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri connessi alla suddetta procedura.