Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 7

(Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dismettere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come prescritto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la quota di partecipazione al capitale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad affidare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la valutazione della congruità del prezzo di cessione della partecipazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.